Per contattare il servizio di assistenza portale, telefonare al n. 0318255700, opzione 2, quindi opzione 2, da lunedì a venedì dalle ore 8:30 alle ore 13:00.
L'indirizzo email del servizio assistenza portale è: assistenzaportale@provincia.como.it
La Pec del Servizio è portalelavoro@pec.provincia.como.it
Per quanto riguarda l'attivazione delle deleghe ad intermediari per le COB, dopo l'invio telematico, inviare copia della delega, unitamente a fotocopia di un documento d'identità del delegante, all'indirizzo mail assistenzaportale@provincia.como.it
Per il recupero delle credenziali smarrite, scaricare qui sotto l'apposito modulo e inviarlo via mail ad assistenzaportale@provincia.como.it, unitamente a una fotocopia di un documento d'identità del referente per la Società.
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RICHIESTE DI CERTIFICATI DI OTTEMPERANZA
Per il rilascio dei certificati di ottmperanza la domanda deve essere presentata con procedura on-line in vigore dal 01/04/2021
L'ente richiedente, se non ancora accreditato, deve dunque registrarsi sul portale Sintesi della Provincia di Como
seguendo il processo Registrazione > Nuova registrazione nella sezione dedicata alle "Aziende e altri datori di lavoro" (Tab valido anche per gli enti pubblici). Dopo aver terminato la registrazione sul portale, è necessario inviare una mail all'indirizzo assistenzaportale@provincia.como.it, richiedendo l'attivazione del profilospecifico per le richieste di ottemperanza, indicando i seguenti dati:Nome ente richiedenteNome e codice fiscale della persona fisica che effettua la registrazione
Dopo aver ricevuto l'email di conferma di avvenuata abilitazione, la persona registrata potrà effettuare l'accesso al portale con il proprio SPID o CNS. Per effettuare la richiesta di ottemperanza dovrà selezionare COB > L. 68/99 > Nuova Richiesta.
Nella sezione "Note aggiuntive alla richiesta" si prega di indicare l'indirizzo PEC al quale deve essere inviato il Documento di Ottemperanza.
Per informazioni sulle richieste di ottemperanza 0318255700 - opz. 2 - opz. 3
Per assistenza tecnica sul portale Sintesi 0318255700 - opz. 2 - opz. 2, mail assistenzaportale@provincia.como.it Linee guida per l'accesso al portale e l'inserimento della richiesta
COMUNICAZIONI D'URGENZALa comunicazione d'urgenza è il modulo informatico mediante il quale tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, adempiono all'obbligo di comunicazione di assunzione preventiva dei lavoratori, nel caso di urgenza connesse ad esigenze produttive.
Nel caso, invece, di malfunzionamento del sistema informatico la comunicazione d'urgenza deve essere inviata utilizzando, dal 6 aprile 2022 la seguente modalità nel nuovo applicativo all'indirizzo:
https://couniurg.lavoro.gov.it/
Per l'invio della comunicazione sintetica d'urgenza (UNIURG) che sostituirà la trasmissione tramite fax server, nel decreto direttoriale n. 194 del 29 marzo 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali comunica l'adozione del modello Unificato Urg di cui all'articolo 3, comma 2, del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 30 ottobre 2007, mediante il quale tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, adempiono all'obbligo di comunicazione di assunzione preventiva dei lavoratori, nel caso di indisponibilità del sistema informatico utilizzato per la trasmissione delle Comunicazioni Obbligatorie. Con una nota sul proprio portale il Ministero conferma l'obbligo di invio della comunicazione ordinaria nel primo giorno utile successivo.
Si specifica che l'adempimento verrà correttamente espletato solo a seguito di autenticazione "forte" sul relativo applicativo ministeriale.
La previsione di eliminare l'invio tramite fax del modello Unificato Urg è diretta conseguenza delle previsioni del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.
In caso di dubbi è possibile contattare il competente Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Si ricorda che l'invio dell' Unificato Urg da solo non soddisfa il corretto adempimento: è necessario infatti integrare la comunicazione con l'invio della comunicazione obbligatoria mediante il sistema Sintesi entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro (entro tre giorni nel settore turistico e pubblici esercizi).
Il modulo "Unificato Urg" non deve essere usato in caso di assunzioni effettuate a causa di "forza maggiore", ovvero di avvenimenti di carattere straordinario, quali ad esempio eventi naturali catastrofici (incendi, alluvioni, gli uragani; terremoti, ecc.) ovvero nelle ipotesi di assunzione non procrastinabile per sostituzione di lavoratori che comunicano la propria indisponibilità alla prestazione lavorativa il giorno stesso dell'assenza (es. i supplenti del settore scolastico).
In tali casi la comunicazione non può essere oggettivamente effettuata il giorno prima il verificarsi dell'evento, che risulta per sua stessa natura imprevedibile.
La medesima deve essere effettuata entro il primo giorno utile e, comunque, non oltre il 5° giorno.
Il modulo deve essere utilizzato solo in caso di instaurazione del rapporto di lavoro e consente di identificare in forma sintetica:
- il datore di lavoro (codice fiscale e ragione sociale)
- il lavoratore (codice fiscale, cognome e nome)
- la data di inizio del rapporto di lavoro (che deve essere posteriore a quella di invio)
- i dati relativi all'invio. Tra questi si segnala il campo "motivo dell'urgenza", in cui è possibile inserire i motivi che hanno determinato il ricorso alla comunicazione d'urgenza.
La comunicazione d'urgenza non riguarda le agenzie di somministrazione e le pubbliche amministrazioni, le quali inviano le comunicazioni sempre a posteriori.
Si ricorda che nel periodo di ferie del professionista (es. consulente del lavoro) o dell’associazione di categoria abilitata ad effettuare le Comunicazioni Obbligatorie telematiche, il datore di lavoro dovrà, in caso di assunzione, provvedere direttamente all’invio della comunicazione preventiva tramite il sito https://couniurg.lavoro.gov.it/ (secondo quanto già previsto per le ipotesi di malfunzionamento dei sistemi informatici).
Resta l’obbligo, in capo al professionista o all’associazione di categoria, alla riapertura dell’attività, dell’invio della comunicazione ordinaria.
Detta agevolazione è contenuta nella circolare n. 20 del 21 agosto 2008 del Ministero del Lavoro e permette la non applicazione della maxi-sanzione; ciò in quanto la comunicazione telematica di instaurazione del rapporto di lavoro (articolo 1, comma 1180, della Legge n. 296 del 2006) risulta essere l’unico elemento, per il personale ispettivo, che possa evidenziare, qualora non venga effettuata, la sussistenza di un impiego lavorativo “in nero”.
Invia una comunicazione d'urgenza connessa ad esigenze produttive
Invia una comunicazione d'urgenza al ministero in caso di malfunzionamento del portale
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